Amministrazione trasparente
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Altri contenuti - Accesso civico
In questa sezione sono contenute le indicazioni su come accedere a documentazione, dati od informazioni detenute dall’Ateneo.
Esistono tre diversi canali di accesso, a seconda della tipologia di richiesta e della posizione del richiedente:
- l’accesso documentale (c.d. accesso agli atti), che consente di prendere visione o ricevere copia di documenti amministrativi, anche riservati, ma solo da parte di chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata;
- l’accesso civico (c.d. accesso civico semplice), che consente di richiedere che vengano pubblicati online i documenti, le informazioni o i dati che l’Università abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo;
- l’accesso generalizzato (c.d. accesso civico generalizzato), che consente a chiunque di acquisire dati, documenti ed informazioni in possesso dell’Università, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, secondo le limitazioni previste dalla legge.
N.B.: è possibile presentare richiesta di accesso documentale anche in maniera informale, seguendo la procedura illustrata in dettaglio nella sezione dedicata; quando ciò è possibile si tratta, per ovvie ragioni, del canale di accesso che il richiedente ha tutto l’interesse a preferire, perché più semplice e veloce.
Normativa di riferimento:
- Legge n. 241/1990 su procedimenti amministrativi e diritto di accesso
- D.lgs. n. 33/2013 su trasparenza amministrativa
- Linee guida ANAC n. 1309/2016 su esclusioni e limiti dell’accesso civico
- Regolamento d’Ateneo su procedimenti ed accessi
Accesso documentale informale
- Quando la richiesta non coinvolge persone “controinteressate”, cioè soggetti che, una volta accolto l’accesso, potrebbero vederne compromesso il proprio diritto alla riservatezza e se il richiedente è facilmente identificabile ed è chiaro il motivo per cui ha diritto all’informazione che lo interessa, è possibile ricorrere all’accesso documentale informale.
- La richiesta viene avanzata direttamente all’ufficio responsabile del procedimento che detiene la documentazione desiderata, con modalità informali, previa esibizione del documento di riconoscimento del richiedente, anche verbalmente.
- Per visionare la propria prova relativa alle selezioni TFA, inviare la richiesta direttamente alla seguente casella mail: formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it
- Per visionare o ricevere copia delle prove d'esame di profitto, rivolgersi direttamente al/alla docente del corso di studio.
- Ad ogni richiesta deve essere allegata copia di documento d’identità del richiedente.
- In caso di mancato accoglimento o di mancata risposta, è sempre possibile ricorrere alla seconda modalità di accesso agli atti, quella di tipo formale, descritta di seguito.
Accesso documentale formale
- La richiesta di accesso documentale (o agli atti) formale può essere avanzata esclusivamente da chi ha un interesse specifico, diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
- Devono essere identificati il più precisamente possibile i documenti amministrativi richiesti, specificando gli estremi del documento o gli elementi che ne consentono l’individuazione.
- La richiesta deve essere dettagliatamente motivata.
- È gratuita, salvo nel caso di richiesta di copia conforme all’originale: obbligo di bollo di € 16,00 ogni quattro facciate.
- Viene inoltrata al Rettore tramite il modulo editabile in allegato.
- Ad ogni richiesta deve essere allegata copia di documento d’identità del richiedente.
La richiesta può essere trasmessa con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it
- posta elettronica ordinaria (e-mail): trasparenza@ateneo.univr.it
- posta cartacea: Università di Verona – Al Magnifico Rettore - Via dell’Artigliere 8 – 37129 VERONA
- consegna a mano all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, secondo piano, stanza n. 2.18, c/o Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere 8 – Verona, LU-VE, previo appuntamento telefonico (045 8028589).
Il diritto di accesso agli atti è escluso:
- per i documenti coperti da segreto tecnico e commerciale e nei casi previsti espressamente dalla normativa.
- nei procedimenti tributari.
- per le attività di emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
- nei procedimenti selettivi e nelle procedure concorsuali, in caso di documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.
- in tutti i casi in cui non sussite un interesse concreto, diretto ed attuale, connesso ad una situazione giuridicamente rilevante.
Se la richiesta risulta irregolare o incompleta, l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ne dà comunicazione entro 10 giorni.
Se la richiesta è stata trasmessa per errore all’Ateneo, in quanto competente in merito risulti una diversa amministrazione, l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza entro 10 giorni la trasmette direttamente all’altra amministrazione e lo comunica al richiedente.
Il procedimento di accesso si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta salvo i seguenti casi di differimento:
- i provvedimenti amministrativi conclusivi del procedimento oggetto d’accesso non sono ancora conclusi
- gli atti non sono ancora nella disponibilità dell’Università
- per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede misure di sicurezza speciali
- per tutelare esigenze specifiche, specie nella fase istruttoria dei provvedimenti, se la conoscenza dei documenti può compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
All’esito del procedimento, in caso di accogliemento dell'istanza, gli uffici competenti trasmettono i documenti richiesti o ne assicurano la consultazione.
Contro la decisione dell’Ateneo si può proporre ricorso al TAR (Legge n. 241/1990, art. 25).
- Modulo per la richiesta di accesso documentale (o agli atti)
-
Modulo PDF editabile - IT | 244Kb | 11/07/2023
Modulo word - IT | 1340Kb | 11/07/2023
English version - EN | 215Kb | 11/01/2024
Modulo PDF - IT | 241Kb | 11/07/2023
La richiesta di accesso civico semplice:
- può essere avanzata da chiunque
- deve identificare il più precisamente possibile i dati, le informazioni o i documenti di cui si richiede la pubblicazione online
- è ammissibile nei soli casi di omessa pubblicazione online di atti, documenti e informazioni previsti da obblighi di legge
- non richiede motivazione
- è gratuita
- si inoltra al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tramite il modulo allegato
- ad ogni richiesta deve essere allegata copia di documento d’identità del richiedente.
La richiesta può essere trasmessa con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it
- posta elettronica ordinaria (e-mail): RPCT@ateneo.univr.it
- posta cartacea: Università di Verona – Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Via dell’Artigliere 8 – 37129 VERONA
- consegna a mano all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza secondo piano, stanza n. 2.18, c/o Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere 8 – Verona, LU-VE, previo appuntamento telefonico (045 8028589).
Se la richiesta risulta irregolare o incompleta, il RPCT ne dà comunicazione entro 10 giorni. Se la richiesta è stata trasmessa per errore all’Ateneo, in quanto competente in merito risulti una diversa amministrazione, il RPCT entro 10 giorni la trasmette direttamente all’altra amministrazione e lo comunica al richiedente. Il RPCT valuta la richiesta e, dopo aver coinvolto gli uffici interessati, provvede alla pubblicazione online, entro 30 giorni, comunicando l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di mancato accoglimento o di mancata risposta, si può rivolgere ulteriore istanza al Rettore, tramite il modulo allegato e con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it
- posta elettronica ordinaria (e-mail): rettore@ateneo.univr.it
- posta cartacea: Università di Verona – Al Magnifico Rettore – Via dell’Artigliere 8 – 37129 VERONA
- consegna a mano alla Segreteria del Rettore, piano II, stanza n. 1.17, c/o Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere 8 – Verona, LU-VE, previo appuntamento telefonico (045 8028252).
Il Rettore si pronuncia entro 15 giorni.
Contro la decisione dell’amministrazione si può proporre ricorso al TAR (Legge n. 241/1990, art. 25).
- Modulo per la richiesta di accesso civico
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Modulo editabile - IT | 231Kb | 28/06/2023
English version - EN | 205Kb | 11/01/2024
Modulo word - IT | 1340Kb | 11/01/2024
Modulo PDF - IT | 234Kb | 11/01/2024
- Modulo per l’istanza di riesame, su richiesta di accesso civico, al titolare del potere sostitutivo
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La richiesta di accesso civico generalizzato:
- può essere avanzata da chiunque
- è preferibile identificare il più precisamente possibile i dati, le informazioni o i documenti di cui si richiede la trasmissione
- è comunque escluso in caso di tutela di precipui interessi pubblici (cfr. D. Lgs. n. 33.2013, art. 5-bis)
- impone all’Università, se sono presenti soggetti controinteressati, di comunicare loro l’istanza ricevuta, concedendo 10 giorni di tempo per presentare eventuale opposizione
- non richiede motivazione
- è gratuita
- si inoltra all’Ateneo tramite il modulo allegato
- ad ogni richiesta deve essere allegata copia di documento d’identità del richiedente.
La richiesta può essere trasmessa con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it
- posta elettronica ordinaria (e-mail): trasparenza@ateneo.univr.it
- posta cartacea: All’Università di Verona – Via dell’Artigliere 8 – 37129 VERONA
- consegna a mano all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, secondo piano, stanza n. 2.18, c/o Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere 8 – Verona, LU-VE, previo appuntamento telefonico (045 8028589).
Se la richiesta risulta irregolare o incompleta, l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ne dà comunicazione entro 10 giorni. Se la richiesta è stata trasmessa per errore all’Ateneo, in quanto competente in merito risulti una diversa amministrazione, lo stesso ufficio entro 10 giorni la trasmette direttamente all’altra amministrazione e lo comunica al richiedente. L’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza valuta la richiesta e, dopo aver coinvolto gli uffici interessati, provvede alla trasmissione della documentazione entro 30 giorni (se sono presenti controinteressati: 40 giorni).
In caso di mancato accoglimento o di mancata risposta, si può rivolgere istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), tramite il modulo allegato con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it
- posta elettronica ordinaria (e-mail): RPCT@ateneo.univr.it
- posta cartacea: Università di Verona – Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Via dell’Artigliere 8 – 37129 VERONA
- consegna a mano alla Segreteria del RPCT, ultimo piano, stanza n. 2.06, c/o Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere 8 – Verona, LU-VE, previo appuntamento telefonico (045 8028498).
Il RPCT si pronuncia entro 30 giorni, dopo aver sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Contro la decisione dell’amministrazione si può proporre ricorso al TAR (Legge n. 241/1990, art. 25).
- Modulo per la richiesta di accesso generalizzato
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Modulo word - IT | 1339Kb | 11/01/2024
Modulo editabile - IT | 223Kb | 28/06/2023
Modulo PDF - IT | 233Kb | 11/01/2024
English version - EN | 193Kb | 11/01/2024
- Modulo per l’istanza di riesame, su richiesta di accesso generalizzato, al titolare del potere sostitutivo
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- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
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Dott.ssa Elisa Silvestri
contatti: RPCT@ateneo.univr.it
- Titolare del potere sostitutivo
-
Prof. Pier Francesco Nocini
contatti: rettore@ateneo.univr.it
- Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
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Dott. Alberto M. Arena Agostino
contatti: trasparenza@ateneo.univr.it
Elenco delle richieste d'accesso pervenute, debitamente anonimizzate, con oggetto, data dell’istanza, esito e data della decisione o dell’eventuale riesame. Tale condivisione è pensata per rendere più efficace il rapporto con i propri stakeholder, meglio informati in merito a quali documenti, dati o informazioni è possibile chiedere l’accesso, in una logica di semplificazione ma anche per agevolare il monitoraggio sugli accessi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- Registro degli accessi - III Trimestre 2024
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- Registro degli accessi - II Trimestre 2024
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- Registro degli accessi - I Trimestre 2024
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- Registro degli accessi - IV Trimestre 2023
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- Registro degli accessi - III Trimestre 2023
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- Registro degli accessi - II Trimestre 2023
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- Registro degli accessi - I Trimestre 2023
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- Registro degli accessi - IV Trimestre 2022
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- Registro degli accessi - III Trimestre 2022
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- Registro degli accessi - II Trimestre 2022
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- Registro degli accessi - I Trimestre 2022
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- Registro degli accessi - IV Trimestre 2021
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- Registro degli accessi - III Trimestre 2021
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- Registro degli accessi - II Trimestre 2021
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- Registro degli accessi - I Trimestre 2021
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- Registro degli accessi - 2017/2020
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Registro delle richieste di accesso presentate, divise per tutte le tipologie di accesso, secondo le indicazioni della delibera ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1309 e della Circolare DFP del 14 luglio 2017 n. 2.